IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  il
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  delle  agenzie  e  degli
enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui  all'art.  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  di  cui  ai
commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le  procedure  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta  sulla  base
della  programmazione  del   fabbisogno,   corredata   da   analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere  dall'anno  2014  e'  consentito  il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco  temporale
non superiore a tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 
  Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei  segretari
comunali e provinciali sono  autorizzate  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni ed integrazioni,  il  quale  dispone,
tra l'altro, che le assunzioni  delle  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le  modalita'
di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, che stabilisce l'obbligatorieta', per  ogni  comune  ed  ogni
provincia, di avere un segretario  titolare  dipendente  dall'Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari   comunali   e
provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo  art.
98 dello stesso decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  4  dicembre
1997,  n.  465 -  regolamento  recante  disposizioni  in  materia  di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed  in  particolare
l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso e' ammesso
un numero di candidati pari a  quello  predeterminato  ai  sensi  del
comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale  del  30
per cento; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali,  istituita  dall'art.  102  del
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  stabilisce  che  il
Ministero dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
Agenzia e le risorse strumentali e  di  personale  ivi  in  servizio,
comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono  trasferite  al   Ministero
medesimo; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n.  8,  ai  sensi  del  quale,  tra  l'altro,  il  corso-concorso  di
formazione previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,  n.  465,
ha la durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due
mesi presso uno o piu' comuni; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  recante  misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio   dell'economia   e,   in
particolare, l'art. 25-bis, recante semplificazione  della  procedura
di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per  il
triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto  prefettizio  del  18  dicembre  2020,  n.  15638,
trasmesso con nota n. 15652  in  pari  data,  con  cui  il  Ministero
dell'interno - ex Agenzia autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei
segretari comunali e provinciali, ai sensi del sopra richiamato  art.
35, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del  2001,  ha  chiesto
l'autorizzazione  a  bandire  un  corso-concorso  per  l'accesso   in
carriera dei segretari comunali e  provinciali  e  a  procedere  alle
conseguenti assunzioni di centosettantaquattro  unita'  di  segretari
comunali; 
  Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 18 dicembre
2020, n. 15638, il Ministero dell'interno - ex Agenzia  autonoma  per
la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  ha
comunicato    che    a    tale    data    risultano    in    servizio
duemilacinquecentoundici segretari, di  cui  duemilatrecentoventitre'
titolari di sede, ottantaquattro in  disponibilita',  sessantadue  in
comando o altro utilizzo, quaranta in aspettativa,  uno  in  distacco
sindacale ed uno fuori ruolo e che  le  sedi  di  segreteria  gestite
dall'albo,   sia   singole   che   convenzionate,   sono    pari    a
cinquemilaventi; 
  Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del  18  dicembre
2020, n. 15638, il Ministero dell'interno - ex Agenzia  autonoma  per
la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  ha
comunicato che a  tale  data  vi  sono  ottantaquattro  segretari  in
posizione di  disponibilita'  e  che  le  sedi  vacanti  ammontano  a
duemilaseicentonovantasette,   di   cui   duemilatrentaquattro    con
popolazione inferiore ai tremila abitanti,  cinquecentosessantacinque
con  popolazione  compresa  tra  tremilauno  e  diecimila   abitanti,
settantaquattro  con  popolazione   compresa   tra   diecimilauno   e
sessantacinquemila abitanti, tredici  con  popolazione  compresa  tra
sessantacinquemilauno e duecentocinquantamila abitanti (non capoluogo
di provincia) ed undici  sono  costituite  da  enti  con  popolazione
superiore ai  duecentocinquantamila  abitanti,  comuni  capoluogo  di
provincia e amministrazioni provinciali; 
  Preso atto che, nel citato  decreto  prefettizio  del  18  dicembre
2020, n. 15638, il Ministero dell'interno - ex Agenzia  autonoma  per
la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  ha
comunicato che il numero dei segretari in  servizio  e'  inferiore  a
quello delle sedi e che l'attuale carenza  di  segretari  comunali  e
provinciali e' pari a duemilacinquecentonove unita', derivanti  dalla
differenza  fra  le  cinquemilaventi  sedi   di   segreteria   ed   i
duemilacinquecentoundici segretari in servizio; 
  Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del  18  dicembre
2020, n. 15638, il Ministero dell'interno - ex Agenzia  autonoma  per
la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  ha
comunicato che le cessazioni dal  servizio  riferite  all'anno  2019,
corrispondenti ai collocamenti a riposo, le dispense dal  servizio  e
le cancellazioni, risultano pari a  duecentodiciotto  unita'  e  che,
pertanto la relativa facolta' assunzionale, per un numero  di  unita'
non superiore  all'80  per  cento,  e'  pari  a  centosettantaquattro
unita'; 
  Considerato che, a seguito dell'autorizzazione di  cui  al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dell'11  giugno  2020
residuano sul turn over 2018 sessantasette unita' utilizzabili; 
  Considerato che  la  richiesta  del  Ministero  dell'interno  -  ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e
provinciali risulta coerente con il fabbisogno; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero  dell'interno  -  ex  Agenzia  autonoma  per  la   gestione
dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  (AGES),  che  si
instaura con la prima nomina  e  la  conseguente  presa  di  servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto  di
dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',
l'obbligo di erogazione del trattamento economico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, che  dispone  la  delega  al  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, on. Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la  gestione
dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali   (AGES)   -   e'
autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le procedure  concorsuali  relative
ad un corso-concorso per l'accesso in carriera  e  a  procedere  alle
relative assunzioni, per n. 174 unita' di segretari comunali. 
  2. Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio  degli  enti
locali  presso  i  quali  gli  interessati  presteranno  servizio  in
qualita' di titolari. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 21 giugno 2021 
 
                                             p. Il Presidente         
                                        del Consiglio dei ministri    
                                                Il Ministro           
                                      per la pubblica amministrazione 
                                                 Brunetta             
         Il Ministro          
dell'economia e delle finanze 
           Franco             

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2071